STATUTO DEL MOVIMENTO M.I.A.S.
MOVIMENTO : PER L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA SICILIA
TITOLO 1 – Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – E’ costituita, a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, legge n. 266 del 1991, legge n. 383 del 2000 e la nuova legge di riforma del terzo settore Decr. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, nonché del presente Statuto , il MOVIMENTO PER L’INDIPENDENZA E L’AUTONOMIA DELLA SICILIA ( da ora in breve M.I.A.S. ) , associazione/movimento politico senza fini di lucro, con sede in Palermo , in Via Valerio Rosso n. 53, e con la possibilità di aprire altre sedi su tutto il territorio nazionale ed internazionale, avente come scopo principale l’applicazione integrale dell’originario Statuto della Regione Siciliana approvato con Regio Decreto Legislativo 15.5.1946 n. 455 e convertito nella legge costituzionale 26.2.1948 n. 2 ; e in qualità , oltre che di movimento politico anche di associazione culturale , sociale e di indirizzo politico, non soltanto l’attuazione politico-giuridica dell’Autonomia ma anche la crescita e l’affermazione dell’identità siciliana e della storia della Sicilia.
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali :
1 ) Il M.I.A.S. lavorerà per favorire il raggiungimento dell’indipendenza politica della Nazione Siciliana, previa attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia, con la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di democrazia diretta ed indiretta, e sarà alleato in tutte le vicende sociali e politiche :
– con i soggetti politici e sociali che perseguano i suoi stessi obiettivi;
– che siano dotati di regole interne democratiche;
– che svolgano una costante azione politica coerente con i principi ispiratori del Movimento;
– che operino sempre ed esclusivamente per il bene della collettività;
2 ) Il M.I.A.S. , inoltre , collaborerà per :
– favorire tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione della ricerca, dello sviluppo e della sicurezza in tutti i settori della scienza, delle arti, della cultura e dell’informatica, costituendo un luogo privilegiato di scambio di esperienze e di informazioni sulla Sicilianità;
– incoraggiare la formazione permanente dei suoi membri, in particolare tramite l’organizzazione di seminari, stages e la pubblicazione di documenti, riviste testi libri ed altri strumenti sia in forma tradizionale che elettronica, relativi alla ricerca ed allo sviluppo della cultura della Sicilianità.
– proporre programmi, iniziative e progetti volti a favorire lo sviluppo economico e la promozione culturale e sociale dei cittadini e delle aziende siciliane, sviluppando anche attività sociali e culturali tra le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi ad economia in via di transizione;
– la promozione e attuazione di programmi di tutela e gestione sostenibile del patrimonio ambientale e storico-culturale siciliano, la realizzazione di interventi di recupero, riabilitazione e valorizzazione ambientale, la gestione di iniziative di turismo responsabile, come strumenti di cooperazione e sviluppo;
– la combinazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico e di tutela delle risorse ambientali e culturali come mezzi per attuare una corretta pianificazione e gestione del territorio anche con la creazione e gestione di applicativi informatici;
– la realizzazione di studi, progettazioni, ricerche, attività didattiche e di formazione ordinaria, professionale e di alta specializzazione, anche universitaria, che consentano di effettuare progressi significativi nel campo della tutela, gestione e valorizzazione del territorio, delle scienze, del sapere e della cultura siciliana, in Italia, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo;
3 ) Il M.I.A.S. può distribuire i propri studi, progetti , ricerche , bandi , analisi , report , software e iniziative sociali, culturali, professionali e tematiche, ad aziende, sia pubbliche che private, ed enti pubblici in genere , previo un protocollo d’intesa che ne stabilisce le condizioni ;
4 ) Il M.I.A.S. si pone sin d’ora come soggetto esponenziale di interessi collettivi ( che nella fattispecie sono quelli dei cittadini siciliani ) , finalizzato alla piena attuazione dello Statuto Speciale di Autonomia della Regione Siciliana, a tutela degli interessi esclusivi del Popolo Siciliano per i vantaggi che ne può trarre dal punto di vista politico, economico , sociale e culturale. In particolare, il M.I.A.S., per il raggiungimento di tali prioritari fini sociali ,utilizza gli strumenti processuali che ritiene di volta in volta più idonei , quali, esemplificativamente , la presentazione di ricorsi , denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento , anche attraverso class action , nei giudizi civili e contabili , nonché nei giudizi amministrativi , sia ad opponendum che ad adiuvandum , a tutela dei diritti costituzionali insiti nello Statuto Speciale della Regione Siciliana , sia singolarmente che nella loro interezza , in ciò volendo tutelare e difendere l’attuazione completa ed integrale nel suo testo originario dell’Autonomia Siciliana , in campo politico , legislativo , giurisdizionale , amministrativo , economico e finanziario.
TITOLO 2 – Soci
Art. 2 – Il M.I.A.S. è aperto ad ogni persona, fisica, giuridica ed altri soggetti, sia pubblici che privati, che condividano il programma insito nel presente Statuto e che manifestino un interesse per la programmazione e promozione della ricerca, dello sviluppo e della sicurezza in tutti i settori della scienza, delle arti, della cultura e dell’informatica in genere , avente come fine ultimo il progresso e l’avanzamento a tutti i livelli della Sicilia e del Popolo Siciliano .
Art. 3 – E’ chiaramente stabilito che l’appartenenza al M.I.A.S. non sottintende il riconoscimento di competenze particolari nella ricerca e programmazione delle attività associative.
Art. 4 – I soci potranno essere classificati in quattro distinte categorie:
soci fondatori : sono quelli che hanno costituito l’associazione e , come tali, hanno diritto di voto; soci ordinari : sono esclusivamente le persone fisiche che , come tali , hanno diritto di voto; soci benemeriti : sono le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici in genere, che ne facessero richiesta di ammissione i quali, come tali , sono soci di diritto ma non hanno diritto di voto; soci onorari: sono quelli nominati dal Comitato Direttivo sia perché hanno reso dei servizi particolarmente utili per il raggiungimento degli scopi del M.I.A.S. sia perché , come associazioni e/o movimenti politici , ne condividono lo scopo sociale e , come tali , entrambi non hanno diritto di voto .
Per essere ammessi al M.I.A.S. come socio ordinario occorre la presentazione al Comitato Direttivo di richiesta scritta nella quale si dovrà espressamente accettare lo Statuto, il Regolamento interno ed il Codice Etico del M.I.A.S.
Art. 5 – I soci , sia i fondatori che gli ordinari , versano la quota annuale di partecipazione determinata annualmente dal Comitato Direttivo entro il primo bimestre solare.
Art. 6 – La qualifica di socio si perde: per recesso, per il mancato versamento della quota annuale ( qualora non provveda entro quindici giorni dopo essere stato formalmente invitato a farlo dal Comitato Direttivo ) , per esclusione ( che viene pronunziata dal Comitato Direttivo per comportamenti contrari allo Statuto o al Regolamento Interno od al Codice Etico ) .
TITOLO 3 – Organi
Art. 7 – Gli organi del M.I.A.S. sono:
l’ Assemblea dei soci ;
il Comitato Direttivo ;
il Presidente .
TITOLO 4 – Assemblea
Art. 8 – L’assemblea è costituita dai soci . Alle assemblee ordinarie o straordinarie hanno diritto di intervenire tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale .
L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Comitato Direttivo, mediante apposita comunicazione inviata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea dovrà essere convocata dal Comitato Direttivo :
di propria iniziativa quando lo riterrà opportuno;
quando ne faccia richiesta un decimo dei soci.
L’assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno:
approva il bilancio, corredato della relazione del Comitato Direttivo sull’attività svolta;
nomina il Comitato Direttivo;
delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del M.I.A.S.
Art. 9 – Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria la maggioranza dei voti in proprio o per delega. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 10 – Possono partecipare all’assemblea e votare i soci presenti personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro socio o ad un estraneo. Ogni delegato non potrà rappresentare più di cinque soci.
Il Comitato Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà stabilire le modalità di partecipazione alle assemblee e di votazione a distanza mediante via telematica.
Art. 11 – L’elezione degli organi del M.I.A.S. non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 12 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo che nomina il segretario per redigere il verbale. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, salvo che risultino da atto notarile.
TITOLO 5 – Comitato Direttivo
Art. 13 – Il Comitato Direttivo viene eletto dall’assemblea ed è composto da tre a quindici membri. I soci fondatori hanno diritto ad 1\3 dei membri che lo compongono . I soci benemeriti sono rappresentati con un loro membro i quali , assieme ai soci onorari , hanno soltanto potere consultivo ma non diritto di voto..
Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dura in carica quattro anni e comunque fino a che l’assemblea ordinaria non procede al rinnovo delle cariche.
Il Comitato Direttivo :
determina la quota sociale annua che deve essere versata oltre che dai soci fondatori anche dai soci ordinari ;
delibera sull’apertura di eventuali altre sedi su tutto il territorio nazionale, le quali dovranno approvare ed attuare tutto quanto riportato nel presente statuto e quanto, per loro, deliberato da Comitato Direttivo.
Si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno due suoi membri per deliberare sulle questioni connesse all’attività dell’associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato Direttivo.
TITOLO 6 – Il Presidente
Art. 14 – Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quattro anni. Egli ha la rappresentanza legale del M.I.A.S. ad ogni effetto.
La rappresentanza può spettare anche a uno o più membri del Comitato Direttivo ai quali il C.D. abbia delegato tutti o parte dei propri poteri.
In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare le sue funzioni a un altro membro del Comitato Direttivo.
TITOLO 9 – Amministrazione – Entrate – Bilancio
Art. 15 – Il Presidente e il Comitato Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea del buon andamento del M.I.A.S.
Art. 16 – Le principali entrate sono date:
a) – dalle quote annuali versate dai soci fondatori e benemeriti ;
b) – dai contributi di Enti pubblici e privati;
c) – da contributi e liberalità versati da aziende sia pubbliche che private
d) – da sovvenzioni, liberalità o lasciti degli associati e dei terzi.
e) – da sponsorizzazioni;
f) – da eventuali proventi derivanti dalla attività .
Art. 17 – Ogni anno viene redatto il bilancio e il rendiconto economico finanziario, con criteri di chiarezza e di oculata prudenza.
Il bilancio si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Art. 18 – I bilanci devono restare depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitale durante la vita del M.I.A.S. , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO 10 – Durata – Scioglimento
Art. 19 – La durata del M.I.A.S. è illimitata. Lo scioglimento deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 20 – In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa la stessa ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l’assemblea darà indicazioni di massima ai liquidatori in merito.
Art. 21 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si applica la normativa vigente in materia.
TITOLO 11 – Costituzioni parte civili
L’associazione si riserva di costituirsi – partecipare – intervenire con ogni forma di legge in tutti i giudizi civili, penali o amministrativi ove vi siano stati lesi, o disattesi o non applicati articoli o interessi della Carta costituzionale della Regione Siciliana, a difesa dei cittadini ed enti pubblici e o privati Siciliani.